Esame avvocato: se la composizione della commissione è illegittima, i compiti vanno ricorretti

Esame avvocato: se la composizione della commissione è illegittima, i compiti vanno ricorretti

T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, ordinanza n. 733 del 21/10/2017

 

Successivamente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense anno 2016 presso la Corte d’Appello di Catania, si sono rivolti al nostro studio dei candidati, i cui compiti , scrutinati dalla seconda, terza e quarta sottocommissione costituite presso la Corte d’Appello di Lecce, avevano riportato dei punteggi complessivi insufficienti, poiché inferiori al punteggio minimo di 90/150 e che, pertanto, non  consentivano di sostenere le successive prove orali.

Non persuasi della correttezza delle valutazioni operate dalle suindicate commissioni, gli aspiranti avvocati si sono affidati al nostro studio al fine di proporre un ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti relativi alla non ammissione  alle prove orali, contestando, oltre ad un difetto di motivazione per la sussistenza del solo voto numerico nella correzione degli elaborati, un vizio di costituzione delle sottocommissioni che avevano proceduto alla valutazione dei propri elaborati poiché non correttamente composte, così  come prevede l’art. 47 della legge 247/2012, da tre  avvocati, un magistrato ed un professore universitario di materie giuridiche. Tale articolo, dispone, infatti, al primo comma: « La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

Il T.A.R. di  Catania, sez. IV, con l’ ordinanza n. 733 del 21/10/2017, nel decidere sul ricorso presentato, non ha inteso discostarsi dalla linea interpretativa assolutamente prevalente nella giurisprudenza dei tt.aa.rr. – e che ha trovato un autorevole avallo nella giurisprudenza del giudice amministrativo siciliano di seconda istanza con l’ordinanza n. 668/2016 del cga -, alla cui stregua <<negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, ai sensi dell’art. 47 l. 31 dicembre 2012 n. 247 – norma immediatamente applicabile – la commissione giudicatrice deve prevedere la presenza anche di un magistrato, dovendosi ritenere da un lato che la volontà del legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale e, dall’altro lato, che sia appunto necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) secondo la proporzione stabilita dalla legge>> (cfr., ad esempio, t.a.r. di milano, n. 1733/2016 e t.a.r. di catania, n. 3255/2016 e n. 345/2017),

Qualora, infatti, si volesse ammettere la legittimità di una composizione a “geometria variabile”, in base alle diverse sostituzioni, della commissione di cui al comma 3 dell’art. 47 della l. n. 247/2012, si finirebbe con il giustificare la possibilità di una disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati dei soggetti scrutinati, a seconda che esse risultino costituite o meno nel rispetto delle <<tre diverse realtà del mondo giuridico>>.

In conclusione, il collegio ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, obbligando di conseguenza le commissioni, nella giusta composizione, a procedere ad una nuova correzione di tutti gli elaborati dei ricorrenti, nel rispetto del principio dell’anonimato.

Anche quest’anno tutti gli interessati alla proposizione del ricorso potranno contattare il nostro studio inviando una e-mail all’indirizzo nicolaplatania@studioplatania.com  scrivendo nell’oggetto del messaggio “ricorso esame avvocato”oppure contattandoci telefonicamente ai seguenti recapiti 095 533 971 – 328 0114574

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